IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 23 dicembre 1997, n.  451,  concernente  istituzione
della commissione parlamentare  per  l'infanzia  e  dell'Osservatorio
nazionale per l'infanzia, ed in particolare l'articolo 4, comma 1; 
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la legge 28 agosto 1997, n. 285, recante disposizioni per  la
promozione di diritti ed opportunita' per l'infanzia e l'adolescenza; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
26 febbraio 1998, che ha istituito la commissione contro gli abusi, i
maltrattamenti e lo sfruttamento sessuale dei minori; 
  Sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 maggio 1998; 
  Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri,  adottate  nelle
riunioni del 12 giugno e del 6 agosto 1998; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro per la solidarieta' sociale; 
 
                              E m a n a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
        Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza 
 
  1.  L'Osservatorio  nazionale  per  l'infanzia   e   l'adolescenza,
istituito dall'articolo 2 della  legge  23  dicembre  1997,  n.  451,
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli
affari sociali, presieduto dal Ministro per la solidarieta'  sociale,
e' composto da: 
a) due rappresentanti per ciascuna delle seguenti amministrazioni: 
   1) Dipartimento per gli affari sociali; 
   2) Ministero della pubblica istruzione; 
   3) Ministero della sanita'; 
b) un rappresentante per ciascuna delle seguenti amministrazioni: 
   1) Dipartimento per le pari opportunita'; 
   2) Ministero degli affari esteri; 
   3) Ministero dell'interno; 
   4) Ministero di grazia e giustizia; 
   5) Ministero del lavoro e della previdenza sociale; 
   6) Ministero dei lavori pubblici; 
   7) Ministero dell'ambiente; 
   8) Ministero del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
   economica; 
   9) Ministero per le politiche agricole; 
c) un rappresentante dell'Istituto degli Innocenti di Firenze; 
d) un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT); 
e) sei rappresentanti indicati dalla Conferenza dei presidenti  delle
   regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano; 
f) quattro rappresentanti indicati dall'Associazione nazionale comuni
   d'Italia; 
g) un rappresentante dell'Unione province italiane; 
h) un rappresentante dell'Unione nazionale delle comunita' montane; 
i) un rappresentante del Comitato italiano UNICEF; 
l) un rappresentante della Societa' italiana di pediatria; 
m) un rappresentante  per  ciascuna  delle  confederazioni  sindacali
   CGIL, CISL e UIL; 
n) un rappresentante dell'Associazione giudici per i minorenni; 
o) un  rappresentante  del   Sindacato   unitario   nazionale   delle
   assistenti sociali (SUNAS); 
p) un rappresentante dell'Ordine nazionale degli assistenti sociali; 
q) un rappresentante dell'Ordine nazionale degli psicologi; 
r) un rappresentante dell'Associazione nazionale degli  avvocati  per
   la famiglia e i minori; 
s) un rappresentante dell'Ordine nazionale dei giornalisti; 
t) un rappresentante dell'Associazione nazionale dei pedagogisti; 
u) un  rappresentante  dell'Associazione  nazionale  degli  educatori
   professionali; 
v) rappresentanti di organizzazioni  del  volontariato  e  del  terzo
   settore che operano nel settore dell'infanzia e  dell'adolescenza,
   individuati con decreto del Ministro per la solidarieta'  sociale,
   fino ad un massimo di otto; 
z) esperti individuati con decreto del Ministro per  la  solidarieta'
   sociale, fino ad un massimo di otto; 
aa) il responsabile del Centro nazionale di documentazione ed analisi
   ed  il  coordinatore   delle   attivita'   scientifiche   di   cui
   all'articolo 3. 
  2. Il Dipartimento per gli affari sociali  assicura  la  segreteria
dell'Osservatorio. 
  3. Ai componenti dell'Osservatorio spetta il rimborso  delle  spese
di viaggio e di soggiorno. Per i componenti  estranei  alla  pubblica
amministrazione il predetto  rimborso  e'  equiparato  a  quello  dei
dirigenti generali dello Stato, livello  C.  I  relativi  oneri  sono
posti  a  carico   dell'unita'   previsionale   di   base   "12.1.1.0
Funzionamento"  dello  stato  di  previsione  della  Presidenza   del
Consiglio dei Ministri - Capitolo 2940. 
 
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            -  Il  testo  dell'art.  87  della  Costituzione  e'   il
          seguente:
            "Art.  87.  -  Il  Presidente della Repubblica e' il Capo
          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale. Puo'  inviare
          messaggi alle Camere.
            Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima
          riunione.
            Autorizza  la presentazione  alle Camere  dei disegni  di
          legge    di  iniziativa del Governo.   Promulga le leggi ed
          emana  i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
            Indice il referendum popolare  nei  casi  previsti  dalla
          Costituzione.
            Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello
          Stato.
            Accredita   e   riceve  i    rappresentanti  diplomatici,
          ratifica   i trattati    internazionali,    previa,  quando
          occorra,  l'autorizzazione delle Camere.
            Ha  il comando delle Forze  armate, presiede il Consiglio
          supremo di difesa  costituito secondo  la  legge,  dichiara
          lo  stato di  guerra deliberato dalle Camere.
             Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
             Puo' concedere la grazia e commutare le pene.
             Conferisce le onorificenze della Repubblica".
            -  Il  testo    dell'art.  4,  comma  1, della legge   23
          dicembre 1997, n.  451, e' il seguente:
            "1.  All'organizzazione    dell'Osservatorio  di      cui
          all'articolo    2  e  del  centro  di cui all'articolo 3 si
          provvede con apposito regolamento da   emanare entro    sei
          mesi    dalla data   di entrata   in vigore  della presente
          legge,  ai sensi dell'articolo  17, comma 1, della    legge
          23  agosto    1988,    n.   400.  Dell'Osservatorio   fanno
          parte      anche  rappresentanti    di  associazioni,    di
          organismi  di volontariato,  di cooperative  sociali, anche
          organizzati  in    coordinamenti nazionali, impegnati nella
          promozione e nella tutela dei diritti dell'infanzia".
            - Il   testo dell'art. 17,  comma    1,  della  legge  23
          agosto 1988, n.  400, e' il seguente:
            "1.      Con    decreto      del     Presidente     della
          Repubblica,    previa deliberazione   del    Consiglio  dei
          Ministri,   sentito  il parere  del Consiglio di Stato  che
          deve pronunziarsi entro   novanta giorni  dalla  richiesta,
          possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
            b)   l'attuazione   e   l'integrazione    delle  leggi  e
          dei   decreti legislativi   recanti norme    di  principio,
          esclusi   quelli      relativi  a  materie  riservate  alla
          competenza regionale;
            c) le materie  in cui manchi la  disciplina da  parte  di
          leggi  o  di atti  aventi forza  di legge,  sempre che  non
          si  tratti di  materie comunque riservate alla legge;
            d)   l'organizzazione   ed   il    funzionamento    delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
            e) l'organizzazione del lavoro ed i  rapporti  di  lavoro
          dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali".
            -  Il  decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri
          26 febbraio 1998  reca:  "Istituzione   della   commissione
          contro    gli   abusi,   i maltrattamenti e lo sfruttamento
          sessuale dei minori".
            - Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo
          28 agosto 1997, n. 281:
            "Art.   8 (Conferenza  Statocitta' ed  autonome locali  e
          Conferenza unificata). -  1. La  Conferenza Statocitta'  ed
          autonomie   locali e' unificata   per le   materie  ed    i
          compiti   di    interesse  comune    delle  regioni,  delle
          province, dei comuni e  delle  comunita'  montane,  con  la
          Conferenza Statoregioni.
            2.  La  Conferenza  Statocitta'  ed   autonomie locali e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri  o per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari  regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
          del tesoro,  del bilancio e della programmazione economica,
          il  Ministro  delle   finanze,  il  Ministro   dei   lavori
          pubblici,   il  Ministro  della    sanita',  il  presidente
          dell'Associazione nazionale  dei  comuni d'Italia  -  ANCI,
          il presidente  dell'Unione province  d'Italia  -   UPI   ed
          il   presidente   dell'Unione   nazionale comuni, comunita'
          ed enti   montani  -  UNCEM.    Ne  fanno    parte  inoltre
          quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di
          provincia  designati   dall'UPI.  Dei  quattordici  sindaci
          designati   dall'ANCI cinque    rappresentano  le    citta'
          individuate   dall'articolo 17  della legge 8  giugno 1990,
          n.   142. Alle riunioni  possono    essere  invitati  altri
          membri      del   Governo,   nonche'  rappresentanti     di
          amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
            3.  La  Conferenza Statocitta'  ed  autonomie  locali  e'
          convocata  almeno  ogni   tre mesi, e  comunque in tutti  i
          casi il  presidente ne ravvisi la  necessita' o  qualora ne
          faccia richiesta    il  presidente  dell'ANCI,  dell'UPI  o
          dell'UNCEM.
            4.    La  Conferenza   unificata di   cui al  comma 1  e'
          convocata  dal Presidente del Consiglio dei Ministri.    Le
          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o, su sua delega, dal Ministro per  gli    affari
          regionali  o,  se    tale  incarico non e'   conferito, dal
          Ministro dell'interno".
           Nota all'art. 1:
            - Il testo dell'art. 2 della legge  23 dicembre 1997,  n.
          451, e' il seguente:
            "Art.  2 (Osservatorio nazionale per l'infanzia). - 1. E'
          istituito,  presso  la    Presidenza  del  Consiglio    dei
          Ministri  -    Dipartimento  per  gli     affari   sociali,
          l'Osservatorio  nazionale   per  l'infanzia, presieduto dal
          Ministro per la solidarieta' sociale.
            2. L'Osservatorio   predispone ogni due   anni  il  piano
          nazionale  di  azione  di   interventi per   la tutela  dei
          diritti  e lo  sviluppo dei soggetti in eta'  evolutiva  di
          cui  alla    Dichiarazione mondiale sulla sopravvivenza, la
          protezione e   lo sviluppo dell'infanzia,  adottata  a  New
          York  il  30  settembre  1990, con l'obiettivo di conferire
          priorita' ai programmi riferiti  ai minori e di  rafforzare
          la cooperazione per lo sviluppo dell'infanzia nel mondo. Il
          piano  individua,  altresi',  le modalita' di finanziamento
          degli  interventi da esso previsti nonche'  le    forme  di
          potenziamento  e    di coordinamento   delle azioni  svolte
          dalle pubbliche amministrazioni, dalle regioni e dagli enti
          locali.
            3.  Il  piano  e'  adottato    sentita commissione di cui
          all'articolo 1, che si esprime entro sessanta giorni.
            4. Il  piano e' adottato  ai sensi  dell'articolo 1 della
          legge 12 gennaio 1991,  n.  13,  previa  deliberazione  del
          Consiglio  dei  Ministri,  su proposta del  Ministro per la
          solidarieta'  sociale, entro novanta giorni  dalla     data
          di      presentazione    alla    Commissione      di    cui
          all'articolo 1. Il primo piano    nazionale  di  azione  e'
          adottato  entro  un  anno  dalla  data di entrata in vigore
          della presente legge.
            5.   L'Osservatorio   predispone ogni   due    anni    la
          relazione    sulla condizione   dell'infanzia in   Italia e
          sull'attuazione dei  relativi diritti.
            6.   Il Governo    predispone    il  rapporto    previsto
          dall'articolo    44 della  citata Convenzione  di  New York
          alle  scadenze indicate  dal medesimo    articolo,    sulla
          base   di   uno   schema   predisposto dall'Osservatorio".